Sez. 1, Ordinanza n. 33933 del 22/12/2024 (Rv. 673403-01)
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Credito al consumo - Contratto collegato - Eccezione di inadempimento relativo alla fornitura di beni o servizi - Onere della prova.
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di credito al consumo, nel vigore dell'art. 125, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 anteriore al d.lgs. n. 206 del 2005, ove il soggetto finanziato eccepisca l'inadempimento del contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui esso accede, egli ha l'onere di provare i fatti impeditivi dedotti con tale eccezione.
Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)