Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015 (Rv. 637351 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE | Associazione temporanea d'imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento di società mandante - Conseguenze - Scioglimento del rapporto di mandato - Perdita dei poteri della capogruppo mandataria di gestione e rappresentanza della fallita.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, la dichiarazione di fallimento di una delle società mandanti, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma del comma 2 del citato art. 25, resta obbligata l'impresa capogruppo, determina, ex art. 78 l.fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest'ultima, sicché la mandataria capogruppo non ha più la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante fallita, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'ente committente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 25, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)