Sez. U, Sentenza n. 23207 del 03/11/2009 (Rv. 609704 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Onlus - Obbligo di devolvere il patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 460 del 1997 - Clausola statutaria - Necessità - Contenuto - Riproduzione letterale della formula normativa - Necessità - Esclusione - Valutazione di conformità da parte del giudice di merito - Spettanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di Onlus, l'art. 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, pur esigendo l'espressa previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione secondo le modalità ivi stabilite, non impone la pedissequa riproduzione del testo normativo, essendo sufficiente che la devoluzione del patrimonio, per il caso di scioglimento della Onlus, sia regolata in conformità allo stesso, anche mediante una diversa formulazione letterale della clausola; spetta, poi, al giudice del merito valutare la conformità della clausola statutaria alla disposizione di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)