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Sez. 2, Sentenza n. 514 del 21/02/1972 (Rv. 356505 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O DI VIA PUBBLICÀ - APERTURE 'FINESTRÈ - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - SPAZIO ADIACENTE A SUOLO PUBBLICO E COSTITUENTE AMPLIAMENTO DI QUESTO - DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT 879 E 905 UC COD CIV - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356505-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O DI VIA PUBBLICÀ - APERTURE 'FINESTRÈ - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - SPAZIO ADIACENTE A SUOLO PUBBLICO E COSTITUENTE AMPLIAMENTO DI QUESTO - DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT 879 E 905 UC COD CIV - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*

Le norme sulle distanze fra le costruzione e quelle delle costruzioni dalle vedute non sono applicabili non solo quando tra gli edifici vi sia una strada o una via pubblica o aperta al pubblico, anche se di proprieta privata, ma anche quando vi sia uno spazio adiacente a suolo pubblico, del quale costituisca un ampliamento, a chiunque esso appartenga. (nella specie era in contestazione la legittima della costruzione di una scala in muratura eretta su una soletta di cemento armato di proprieta privata che scavalcava un fossato esistente lungo la via pubblica, a distanza inferiore a quella legale rispetto all'edificio cui la soletta stessa, consentiva l'accesso. La Corte d' appello, accertato che la soletta costituiva un ampliamento della via pubblica realizzato per consentire a chiunque l'accesso all'edificio dell'attore, ha respinto la domanda dallo stesso proposta contro il proprietario dello edificio collocato ad angolo del primo, che aveva effettuato la costruzione della scala. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso enunciando il principio di cui in massima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)