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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 39 del 1995

Decisione
decisa il 1995-02-06, depositata il 1995-02-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:39
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21214

  • Processo penale
  • Procedimento per decreto
  • Facoltà del pubblico ministero di chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale
  • Obbligo del giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui ritenga incongrua la misura indicata, di restituire gli atti al pubblico ministero senza possibilità di definire immediatamente il giudizio applicando una pena diversa, eventualmente anche superiore
  • Lamentato conseguente appesantimento della procedura in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione
  • Inapplicabilità dell'invocato parametro
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Secondo la ormai costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'art. 97 Cost. vincola l'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 459, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. nn. 376/1993, 428/1993 e O. nn. 434/1993 e 275/1994. red.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 17 novembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Parma, iscritte ai nn. 152 e 153 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Parma ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 459, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di applicare immediatamente una pena diversa, anche diminuita fino alla metà del minimo edittale, oppure superiore, rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa nel procedimento per decreto, con subitanea definizione del processo"; che, ad avviso del remittente, l'obbligo per il giudice di restituire gli atti al pubblico ministero, nel caso in cui ritenga incongrua la misura della pena indicata nella richiesta, comporta una dinamica "farraginosa", che appesantisce anziché snellire il procedimento, ed incide negativamente nella organizzazione degli uffici giudiziari sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione, con pericolo anche di prescrizione dei reati; che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente; che, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 376 e 428 del 1993 e ordd. nn. 434 del 1993 e 275 del 1994), il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'art. 97 della Costituzione vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Parma con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze