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Sez. 1, Sentenza n. 22527 del 01/07/2026 (Rv. 679451-01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento di sentenze straniere - Fase di merito - Mancata comunicazione dell'udienza fissata ad horas - Violazione del diritto di difesa - Irrilevanza della partecipazione alla fase preliminare - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679451-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

In tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, il giudice nazionale, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. b), della l. n. 218 del 1995, verifica l'effettivo rispetto del diritto di difesa secondo i principi dell'ordine pubblico processuale; ne consegue che integra violazione dei diritti essenziali della difesa, ostativa al riconoscimento della decisione straniera, la celebrazione dell'udienza di trattazione del merito fissata ad horas senza preventiva comunicazione alla parte convenuta, poiché tale omissione le impedisce di partecipare alla fase decisiva del giudizio e di esercitare le prerogative difensive ad essa attribuite dall'ordinamento processuale applicabile, senza che rilevi che la parte abbia avuto conoscenza dell'udienza preliminare o abbia svolto in tale fase attività difensiva, ove la mancata comunicazione dell'udienza di merito l'abbia privata della possibilità di esercitare le difese e le istanze consentite nella successiva fase processuale.

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)