Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22950 del 29/09/2017 (Rv. 645923 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Svincolo delle polizze fideiussorie - Presupposti - Integrale esecuzione dell'opera - Collaudo omesso o ritardato - Risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, l'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore è assimilabile a quelle della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione del relativo certificato nel termini previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)