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Sez. 1, Sentenza n. 3944 del 28/10/1976 (Rv. 382613 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - RETTIFICA IN AUMENTO - INTERESSI MORATORI PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE - ESCLUSIONE DELLO OBBLIGO - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE FINALE DELL'IMPOSTA - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382613-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - RETTIFICA IN AUMENTO - INTERESSI MORATORI PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE - ESCLUSIONE DELLO OBBLIGO - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE FINALE DELL'IMPOSTA - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI.*

In tema di imposte sui trasferimenti (nella specie, mortis causa) il contribuente che nel corso del procedimento di accertamento di valore, rettifichi in aumento la base imponibile (rispetto a quella risultante dal valore dichiarato nella originaria denuncia di successione) con atto presentato all'ufficio impositore, offre a detto ufficio la possibilita di riscuotere il corrispondente ammontare del tributo complementare, secondo la nuova misura di valore riconosciuta, salvo il definitivo accertamento in via amministrativa ovvero contenziosa. Pertanto, dal giorno dell'operata rettifica, il contribuente non e piu tenuto al pagamento degli interessi moratori (di cui alla legge 26 gennaio 1961, n 29, autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962, n 147) relativi al tributo complementare da liquidarsi sul maggior valore cosi offerto; e, se le rettifiche sono plurime e consecutive nel tempo, la liquidazione degli interessi dovra farsi per distinti scaglioni corrispondenti alle successive dichiarazioni integrative in aumento. Siffatte liquidazioni non spiegano efficacia preclusiva sulla controversia eventualmente pendente per la definizione dello accertamento, a seguito della quale e consentito procedere ad una liquidazione finale del tributo in misura ancora piu ragguardevole. (Conf 946/75, mass n 374333).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)