Sez. 2, Sentenza n. 3610 del 12/03/2001 (Rv. 544702 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Vincolo su immobile di interesse storico come complesso unitario, ricomprendente gli affreschi interni - Conseguente qualificazione giuridica degli affreschi come pertinenze - Vendita degli affreschi separatamente dall'alienazione dell'immobile - Nullità - Materiale separazione degli affreschi al tempo della vendita dell'immobile - Rilevanza - Esclusione - Diritto dell'alienante al pagamento, al momento della ricollocazione degli affreschi, al valore degli stessi, o al maggior valore conseguito dall'immobile - Configurabilità - Esclusione.
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
Il vincolo gravante "iure publico" su di un palazzo di interesse storico riguarda il complesso unitario dell'immobile, comprensivo anche degli affreschi che ne adornano gli appartamenti cui è da attribuire la qualificazione giuridica di pertinenze dell'immobile alla stregua dell'art. 817 cod. civ. peraltro, in virtù di detto vincolo, giuridicamente inseparabili dall'immobile stesso per effetto di atti di autonomia privata, la quale, pertanto, non può esercitarsi, in tale ipotesi, liberamente secondo la previsione dell'art. 818, primo comma, ultima parte, cod. civ., che consente di disporre separatamente dei beni pertinenziali. Ne consegue la nullità della vendita separata degli affreschi rispetto a quella dell'immobile, senza che assuma alcuna rilevanza in contrario la circostanza della materiale separazione degli affreschi stessi dall'immobile (dovuta, nella specie, ad esigenze di restauro)al tempo dell'alienazione di questo. Ne consegue, altresì, la inapplicabilità, in tale ipotesi, delle regole dell'accessione e della incorporazione, e, quindi, la esclusione della configurabilità di un diritto dell'alienante al pagamento in suo favore, a seguito della ricollocazione degli affreschi nel sito originario, del valore degli stessi o del maggior valore conseguito dall'immobile alienato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)