Sez. 1, Sentenza n. 5647 del 14/11/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200105 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - In genere | Provvedimento di reiezione dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena - Impugnabilità - Esclusione.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - In genere
È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 684 comma secondo cod. proc. pen., non essendo prevista alcuna forma di impugnazione, trattandosi di provvedimento di natura provvisoria giacché il giudizio circa la fondatezza della richiesta è di competenza del Tribunale di Sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 684 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)