Sez. L, Sentenza n. 25599 del 01/12/2006 (Rv. 593810 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Danni da lesione personale causati al lavoratore dal cattivo funzionamento di una macchina - Riparazione affidata ad un tecnico di fiducia del datore di lavoro - Diligenza del datore di lavoro - Rilevanza - Responsabilità ex art. 2087 cod.civ. - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Nel caso di cattivo funzionamento di una macchina, l'imprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie cognizioni tecniche, si comporta diligentemente rivolgendosi a persona competente. Conseguentemente non è responsabile, ex art. 2087 cod.civ., per i danni da lesione personale causati al lavoratore, il datore di lavoro che, constatato il cattivo funzionamento, incarichi della riparazione un tecnico di sua fiducia e di capacità professionale non contestata dalle parti in causa, il quale compia la riparazione rivelatasi, poi, insufficiente per cause non accertate, ma comunque non imputabili al datore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)