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Sez. 1, Sentenza n. 23854 del 15/01/2016 Cc. (dep. 08/06/2016) Rv. 266876 - 01

COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Conflitto negativo di competenza - Compimento dell'atto contestualmente alla proposizione del conflitto - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266876-01

COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE

Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente. (Fattispecie in materia di liquidazione, nella quale la Suprema Corte ha dichiarato insussistente il conflitto sollevato dal G.i.p. in ordine al provvedimento di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., il quale, tuttavia, aveva emesso il provvedimento nell'erroneo presupposto che l'art. art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., a norma del quale la proposizione del conflitto non ha effetto sospensivo sui procedimenti in corso, gli imponesse di adottare comunque il provvedimento, per il quale aveva declinato la competenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)