Sez. 2, Sentenza n. 10355 del 24/06/1975 Ud. (dep. 13/11/1975) Rv. 131686 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - RINVIO A UDIENZA FISSA PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE PER LA NUOVA UDIENZA - NECESSITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - RINVIO A UDIENZA FISSA PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE PER LA NUOVA UDIENZA - NECESSITA.*
Il rinvio a udienza fissa e un rinvio in senso tecnico, sottoposto alla disciplina dell'art 432 cod proc pen (nonostante la predeterminazione della nuova udienza) solamente nel caso che sia stato disposto prima del compimento delle formalita di apertura del dibattimento. Se, invece, sia stato disposto dopo l'apertura del dibattimento si ha l'ipotesi della sospensione, disciplinata dall'art 431 cod proc pen, e in tal caso non occorre la rinnovazione della citazione per la nuova udienza, essendo sufficiente che di tale udienza sia data notizia verbalmente alle parti presenti o che debbono considerarsi presenti e che ne sia fatta menzione nel verbale di dibattimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)