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Sez. L - , Sentenza n. 24573 del 09/08/2022 (Rv. 665336 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ripresa del procedimento disciplinare dopo sentenza penale passata in giudicato - Natura perentoria del termine - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665336-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, ha natura perentoria e il suo mancato rispetto determina, pertanto, la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)