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Sez. 2, Sentenza n. 1625 del 14/02/2000 (Rv. 533830 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Funzionale ed inderogabile del giudice emittente il decreto - Conseguenze - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Necessità - Rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533830-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

La competenza dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e pertanto inderogabile, con la conseguenza che qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza di altro giudice superiore, il giudice dell'opposizione non può rimettere tutta la causa al detto giudice superiore, al fine di realizzare il "simultaneus processus", ma deve rimettere soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale trattenendo quella concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo, salvo a sospendere il giudizio a tale ultima causa afferente qualora ne ricorrano i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)