Sez. 1, Sentenza n. 705 del 21/01/1993 (Rv. 480380 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Fatto ritenuto pacifico - Erroneità - Denuncia - Motivo di revocazione ex art. 394 n. 4 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto
La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di un fatto ritenuto pacifico per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine alla esistenza di un fatto determinato, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sè incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 394 n. 4 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)