Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Testo in vigore al
Art. 154 Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sono dispensati, Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopra tasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica.
2. La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454.
Art. 155 Art. 3, comma ultimo, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 16 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105
1. Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino, a sensi dell'art. 146, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.
Art. 156 Art. 16, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 12, comma 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 19, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863
1. Gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglia residente all'estero, sono esonerati dal pagamento di meta' di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.
2. Gli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara sono esonerati dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche.
3. Tanto gli uni che gli altri sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.
4. Il beneficio di cui ai primi due commi del presente articolo resta sospeso, qualora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso o non ottenga il titolo accademico nel numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo stesso.
Art. 157 Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119
1. Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facolta' o Scuola nella quale le tasse siano piu' elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facolta' o Scuola cui hanno fatto passaggio.
2. Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Universita', la differenza anzidetta e' pagata all'Universita' o Istituto ove lo studente si trasferisce.
Art. 158 Art. 60, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 24, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 47, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici delle Universita' e Istituti superiori sono determinati dall'annessa tabella I.
§ 3. Doveri e disciplina
Art. 84 Art. - 23, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. I professori di ruolo, ancorche' alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioe' adunanze di Consigli delle Universita' o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato. Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.
Art. 85 Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
Art. 86 Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o Istituto cui appartengono.
2. Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facolta' o Scuola, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.
Art. 87 Art. 27, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:
1° la censura;
2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione;
4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
Art. 88 Art. 28, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. La censura e' una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignita' e l'onore del professore.
2. Essa e' inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.
3. La censura, ai rettori e direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro.
Art. 89 Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 21, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:
a) grave insubordinazione;
b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
c) abituale irregolarita' di condotta;
d) atti in genere, che comunque ledano la dignita' o l'onore del professore.
2. La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dell'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni, effetto, dell'anzianita' per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non puo' per dieci anni solari essere nominato rettore di Universita' o direttore di Istituzione universitaria.
3. Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.
4. La Corte di disciplina e' costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.61
5. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.
6. All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.
Art. 90 Art. 30, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Ove la gravita' dei fatti lo richieda, il Ministro puo' ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.
Art. 91 Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Il rettore o direttore puo' ordinare la temporanea chiusura dei corsi; che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.
Art. 92 Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
Art. 159 Art. 49, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923. n. 2102 - Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135
1. Gli esami sono di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea o diploma.
Art. 160 (Art. 49, comma 3°, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 29, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135)
1. Gli esami di profitto, presso tutte le Facolta' o Scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.
2. Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna Facolta' e Scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalita' di detti esami.
3. Per essere ammessi all'esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma.
Art. 161 Art. 2, R. decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590 - Art. 34, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. All'esame di licenza sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso biennale propedeutico degli studi d'ingegneria e superati tutti gli esami di cui all'art. 26.
2. L'esame predetto consiste in una prova scritta di matematica e fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimostrare la maturita' dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione.
3. La Commissione per l'esame di licenza e' composta di cinque membri.
4. Tre di essi sono professori della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali o del primo biennio degli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e Torino o del biennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino e dell'Accademia aeronautica di Caserta; gli altri due membri sono designati dal direttore dell'Istituto superiore d'ingegneria della stessa sede o della sede piu' vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione.
Art. 162 Art. 49, comma 3°, lettera c
1. , R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art 11, comma 4°, lettera b), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).
2. Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalita' dell'esame di laurea o di diploma sono determinate dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.
Art. 163 Art. 5, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590
1. Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria e hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.
Art. 164 Art. 13, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 42, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.
2. Non e' consentita alcun'altra sessione di esami.
§ 4. Trasferimenti
Art. 93 Art. 85, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 19, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad un posto, della stessa materia.
2. Essi possono inoltre essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.
3. I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma precedente, possono essere trasferiti a un posto di materia diversa quando siano professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio l'incarico di quella materia.
4. Ogni trasferimento e' disposto su deliberazione adottata dalla Facolta' o Scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
5. A posti vacanti presso Universita' o Istituti, di cui alla tabella A e alla tabella B possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad Universita' o Istituti liberi.
6. Il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, puo' differire o non consentire trasferimenti di professori, quando cio' sia opportuno nell'interesse degli studi.
7. Non e' dovuta ai professori alcuna indennita' di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.
8. I trasferimenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno.