Sez. 1, Sentenza n. 647 del 02/02/1989 (Rv. 461716 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA - OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO SENZA TITOLO - PRESIDENTE DELL'I.A.C.P. - DIFFIDA AL RILASCIO DELL'ALLOGGIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA - OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO SENZA TITOLO - PRESIDENTE DELL'I.A.C.P. - DIFFIDA AL RILASCIO DELL'ALLOGGIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il Presidente dell'i.A.C.P., prima di ordinare il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo, non è tenuto a rivolgere agli occupanti una diffida a rilasciare l'alloggio ed a fissare loro un termine per presentare deduzioni scritte e documenti, giacché tale attività, pur prevista dall'art. 18, comma secondo, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, costituisce una facoltà dell'ente allo scopo di conseguire il più sollecito rilascio dell'immobile, non un necessario meccanismo di contestazione, che funga da presupposto per la legittima emissione del provvedimento di rilascio e perciò della sentenza che nel giudizio di opposizione accerta l'insussistenza del titolo ad occupare l'alloggio. (V 7047/82, mass n 424713).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)