Sez. 3, Sentenza n. 10417 del 03/12/1994 (Rv. 489025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti - Sentenza che decide sull'opposizione dopo aver rigettato la predetta eccezione - Impugnabilità del capo della sentenza che rigetta l'eccezione di estinzione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE
La sentenza che decide sulla opposizione agli atti esecutivi dopo avere rigettato l'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti è impugnabile con l'appello per il capo relativo a questa eccezione, ai sensi degli artt. 630, 631 cod. proc. civ. e 130 disp. att. cod. proc. civ., e non con il ricorso per cassazione, che è, invece, direttamente proponibile, ai sensi dell'art. 111 Costit., contro i capi della sentenza che si riferiscono alla opposizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)