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Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Art. 10

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, puo' disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Art. 11

1. La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 13

1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14

1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione.

3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Titolo IV. Organi della regione

Art. 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

Art. 16

1. Il consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Art. 17

1. E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione.

2. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.

3. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 18

1. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.

Art. 19

1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

Art. 21

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23

1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.

Art. 24

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 25

1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26

1. I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge regionale.

Art. 27

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Art. 28

1. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

Art. 29

1. L'iniziativa, popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.

Art. 30

1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminate da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.