Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni
Testo in vigore al
Art. 6
1. Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello e' indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.
2. Il decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.
3. Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso compiono complessivamente tredici anni di effettivo servizio, di cui almeno sette nella categoria di magistrato di tribunale.
4. Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio superiore distinti per cultura, operosita' e prestigio.
5. Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso e' emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.
Art. 7
1. La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata il capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta, giorni dalla data del Bollettino ufficiale sul quale e' pubblicato il decreto che indice il concorso.
2. Nei quindi i giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda e' trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel piu' breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 6. Parimenti dovra' provvedere il Ministro per la grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.
3. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
Art. 8
1. Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:
a) i magistrati ai quali e' stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento;
b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianita';
c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;
d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.
2. I magistrati ai quali e' stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.
Art. 9
1. L'esame teorico-pratico e' scritto e orale.
2. L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto e procedura civile;
b) diritto e procedura penale;
c) diritto amministrativo.
3. La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.
4. La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di
una sentenza in grado di appello o di una requisitoria a scelta del candidato.
5. La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.
6. Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due temi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.
7. Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di 8 ore ed ha facolta' di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.
8. I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresi', in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.
9. L'esame orale verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonche' sul diritto costituzionale e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.
10. Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 280 punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.
11. E' ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.
12. Consegue la idoneita' il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 224 punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.
13. Nel caso in cui due o piu' concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente piu' anziano nell'ordine della graduatoria.
Art. 10
1. Il concorso per esame e' giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e composta da un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da cinque magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.
2. Fanno, altresi', parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.
3. La Commissione e' assistita da non piu' di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.
Art. 11
1. In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.
2. La graduatoria e' trasmessa al Consiglio superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa e', a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro per la grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
3. Il Consiglio superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
Art. 12
1. I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di cassazione.
2. Il concorso si effettua con le sole prove scritte e secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge.
3. Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto e procedura civile;
b) diritto e procedura penale;
c) diritto amministrativo.
4. La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione su casi formulati dalla Commissione.
5. La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione o di fine requisitoria a scelta del candidato.
6. La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.
7. La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e' composta dal primo presidente della Corte di cassazione che la presiede, da cinque magistrati di cassazione con funzioni direttive e dall'avvocato generale della cassazione.
8. Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 210 punti di cui 70 per ciascuna prova.
9. Consegue la idoneita' il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.
Art. 13
1. Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo in Roma.
2. Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.
3. Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore, e' fissata la data di inizio delle prove scritte.
Art. 14
1. I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilita' a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.
2. Lo scrutinio e' indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.
3. Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilita' di magistrati promovibili, il Consiglio superiore, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di tribunale che compiono undici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e cosi' di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilita' di promovibili.
4. Il decreto con il quale e' indetto lo scrutinio sussidiario e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.
5. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.
Art. 15
1. Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.
2. Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facolta' di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma, precedente, due trimestri di ciascuno dai quali sono presi in esame sette lavori che egli indica a sua scelta nella domanda di partecipazione a scrutinio.
3. Detti lavori sono rimessi al Consiglio superiore a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticita' da parte della cancelleria o segreteria compatente.
4. I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.
5. Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma quarto dell'articolo 6.
6. Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere e' emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.
7. I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a sette ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identita' della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti.
8. I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui e' indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio superiore nonche' i segretari dello stesso Consiglio ed i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio, presso gli uffici giudiziari hanno facolta' di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopraindicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti.
9. I partecipanti allo scrutinio hanno facolta' di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli, in numero, comunque, non superiore a sette.
Art. 16
1. La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.
Art. 17
1. Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.
2. Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.
3. Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e, per i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.
4. Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto dell'attivita' inerente alle funzioni da essi esercitate nonche' dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria.
Art. 18
1. I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di proinozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.
2. La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimita'.
3. La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se e' idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.
Art. 19
1. I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita' possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.
2. I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facolta' di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.
3. Il rinvio ad altro scrutinio non puo' essere disposto piu' di una volta.
4. I magistrati dichiarati impromovibili hanno facolta' di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilita'.
5. Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non puo' partecipare ad altri scrutini.
Art. 20
1. Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.
Art. 21
1. Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro per la grazia e giustizia. All'interessato e' trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perche' ne possa prendere conoscenza.
2. Della deliberazione puo' essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
3. In sede di revisione il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio e non e' vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che puo' essere modificata in qualsiasi senso.
4. Non e' ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.
Art. 22
1. Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianita'.
2. I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:
1) decorati al valor militare;
2) mutilati o invalidi di guerra;
3) feriti in combattimento;
4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano gia' goduto, per la appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'avere ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto. La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.
3. La preferenza di cui ai precedenti commi e' riconosciuta
nell'ambito del singolo scrutinio e non puo' avere effetto nei confronti dei promovibili gia' compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.
Art. 23
1. I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 19 nonche' quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli
precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario.
2. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla
partecipazione ed allo svolgimento degli scrutini.
Art. 24
1. La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.
2. Non si puo' chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica e' stata attribuita.
Art. 25
1. Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.
2. Il magistrato che rinuncia al turno di promozione e' promosso, nella quota riservata ai promovibili dello anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e cosi' di seguito per non oltre tre anni.
3. La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.
4. Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quando non intervenga il giudizio sulla revisione.
Art. 26
1. Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato piu' anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.