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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8398 del 09/04/2014 (Rv. 630618 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Competenza - Accertamento del diritto all'iscrizione di figli sul permesso di soggiorno dei genitori - Tribunale ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630618-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, sussiste la competenza del tribunale ordinario e non del tribunale dei minori sulla domanda proposta dai genitori stranieri volta ad ottenere l'iscrizione dei figli minori sul permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, disp. att. e trans. cod. civ., i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria sono emessi dal tribunale ordinario, l'inserimento del minore nel permesso di soggiorno non presuppone necessariamente l'esperimento della procedura di ricongiungimento di cui all'art. 29, primo comma, lett. b), e settimo, ottavo e nono comma, del d.lgs. n. 286 cit., e, infine, appartiene alla discrezionalità del legislatore (come riconosciuto dalla Corte costituzionale, ordinanze n. 140 del 2001 e n. 295 del 2003) la scelta di affidare al giudice ordinario la tutela del diritto all'unità familiare (nel rispetto del superiore interesse del minore), espressamente riconosciuto agli stranieri regolarmente presenti in Italia, che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)