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Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Testo in vigore al

Art. 22

1. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza, nazionale ....

3. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Col decreto di scioglimento, e' nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

5. Con lo stesso decreto e' fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

6. Il nuovo Consiglio e' convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

7. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 23

1. L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'articolo 22, e' rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo III. Funzioni del consiglio regionale

Art. 24

1. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio provvisorio puo' essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

4. Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo e' diviso nello stesso modo in cui e' diviso il bilancio di previsione.

Art. 26

1. Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

2. I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.

3. Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Capo IV. La formazione delle leggi regionali

Art. 27

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 28

1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29

1. Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, e' comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimita' costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

2. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa e' promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimita' davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30

1. La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, puo' intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31

1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Regione con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

Art. 32

1. La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

2. La legge regionale e' riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Capo V. Il presidente della giusta regionale e la giunta regionale

Art. 34

1. La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori.Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 40

1. L'Ufficio di Presidente della Regione o d' assessore e' incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Art. 41

1. Al Presidente della Regione ed agli assessori e' attribuita con legge regionale una indennita' di carica.

Capo VI. Funzioni del presidente della giunta regionale

Art. 42

1. Il Presidente della Regione:

  1. a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali;

  2. b) promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

  3. c) esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.