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Sez. 5 - , Sentenza n. 35095 del 29/04/2019 Ud. (dep. 31/07/2019) Rv. 277585 - 02

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Ente pubblico - Elaborati delle prove di selezione del personale e "curricola" dei candidati – Inserimento nell’archivio corrente dell'ente – Distruzione – Reato di cui all’art. 490 cod. pen. – Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277585-02

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

Integra il reato di falso per soppressione, ex art. 490 cod. pen., la distruzione degli elaborati delle prove scritte e dei "curricula" dei partecipanti ad una procedura per la selezione del personale di un ente pubblico, custoditi nell'archivio corrente dell'ente, da intendersi quale complesso dei documenti relativi alla trattazione degli affari in corso. (In motivazione, la Corte ha escluso che la soppressione potesse giustificarsi con esigenze di tutela della riservatezza dei partecipanti alla selezione, trattandosi di atti che, una volta inseriti nell'archivio corrente, possono essere distrutti solo previa autorizzazione della sovraintendenza archivistica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)