Sez. L, Sentenza n. 14835 del 24/06/2009 (Rv. 608733 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Caratteristiche dell'attività svolta - "Alter ego" dell'imprenditore - Necessità - Esclusione - Requisiti - Qualificazione professionale, autonomia e responsabilità - Riferimento alla contrattazione collettiva - Necessità - Fattispecie in tema di licenziamento per giustificatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
La qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonchè per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonchè alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto la correttezza dell'inquadramento dirigenziale - e la conseguente legittimità del licenziamento per giustificatezza - in quanto la lavoratrice era stata assunta con mansioni di responsabile del servizio fiscale ed era stata destinataria di numerosissime procure da parte di tutte le società del gruppo per la difesa dell'azienda nei processi tributari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)