Sez. L, Sentenza n. 9419 del 10/04/2008 (Rv. 602765 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Fondo di previdenza per il personale del ministero delle finanze - Rappresentanza e difesa da parte dell'avvocatura dello Stato - Sussistenza.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI
Il fondo di previdenza per il personale del ministero delle Finanze, nel quale, ai sensi del d.P.R. 17 marzo 1981 n. 211, sono stati unificati tutti i fondi di previdenza del personale della amministrazione finanziaria, rientra fra le "amministrazioni dello stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo", la cui rappresentanza in giudizio spetta all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Regio Decr. 17/03/1981 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)