Sez. 2, Sentenza n. 22398 del 22/10/2009 (Rv. 610628 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata notificazione del verbale di accertamento - Opposizione a cartella esattoriale - Onere di allegare anche copia del verbale - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente deduca la nullità della cartella esattoriale, notificatagli per il mancato pagamento di sanzione amministrativa irrogata per violazione del codice della strada, assumendo di non avere ricevuto la previa notifica del verbale di accertamento della violazione, ha il solo onere di allegare al ricorso la copia notificata della cartella anzidetta ma non già quello di allegare copia del verbale, la cui mancanza non può avere alcun effetto ai fini della regolarità dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)