Sez. 1, Sentenza n. 828 del 16/03/1987 Cc. (dep. 16/04/1987) Rv. 175718 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONI DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - EFFETTO DEVOLUTIVO - CONFERMA DELLA SENTENZA GRAVATA - MOTIVAZIONE DIFFERENTE - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONI DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - EFFETTO DEVOLUTIVO - CONFERMA DELLA SENTENZA GRAVATA - MOTIVAZIONE DIFFERENTE - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
Non è impedita dall'effetto devolutivo dell'appello, costituendo corretto Esercizio dei poteri del giudice di secondo grado, una decisione, che conferma un provvedimento impugnato in base a ragioni diverse da quelle addotte dal primo giudice e oggetto di censura. I limiti dell'effetto devolutivo attengono, infatti, alle statuizioni del provvedimento oggetto dell'appello e non alla sua motivazione e alle parti di questa investite da censura. (Conf mass n 149554, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)