Sez. L, Sentenza n. 4586 del 26/04/1991 (Rv. 471857 - 01)
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere | Indennità di scioglimento del contratto - Origine legale - Indennità suppletiva di clientela - Origine contrattuale - Conseguenze.
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere
A differenza dell'indennità di scioglimento del contratto, che è riconosciuta all'agente da una norma inderogabile di legge (art. 1751 cod. civ.), l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dall'A.C. 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi (fra cui quello del 19 dicembre 1979), aventi tutti natura ed efficacia meramente negoziale, con la conseguenza che essa è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", dai menzionati accordi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911, Contr. Coll. 18/12/1974, Contr. Coll. 19/12/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)