Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 15/07/1965 (Rv. 312961 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SENTENZA DI RISOLUZIONE - OPPOSIZIONE - PROPONIBILITA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SENTENZA DI RISOLUZIONE - OPPOSIZIONE - PROPONIBILITA.*
Anche contro la sentenza che, a norma dell'art 186 lf, abbia risolto il concordato preventivo e dichiarato aperto il fallimento, e proponibile il rimedio dell'opposizione, nelle forme di cui all'art. 18 stessa legge, mancando una norma che lo escluda in modo espresso e non equivoco (tale non e il generico richiamo dell'art 186 all'art 137, risultante incompatibile con la disciplina della risoluzione del concordato preventivo). Nel conseguente giudizio, a cognizione piena, nelle forme ordinarie il debitore concordatario ha il diritto soggettivo di tener fermo il concordato e di evitare la dichiarazione di fallimento (la ricorrenza dei cui requisiti possono ritenersi gia irrevocabilmente accertati col passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato) dimostrando che una o piu delle condizioni per la risoluzione (inadempienza agli obblighi o mancata Costituzione di garanzia promessà termine ultrannale dalla scadenza dell'ultimo pagamentò Forma della cessio bonorum) non si siano verificate. (CF.581-61 2403-61 2083-62).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)