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Sez. 2 - , Sentenza n. 37136 del 02/10/2020 Ud. (dep. 22/12/2020) Rv. 280360 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - DOCUMENTI (NUOVI) | Riforma della sentenza assolutoria di primo grado - Poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - Mancato esercizio - Motivazione - Intervenuta decadenza della parte in primo grado - Sufficienza – Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280360-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - DOCUMENTI (NUOVI)

È affetta da violazione di legge la sentenza di appello di riforma della sentenza di assoluzione, che, a fronte della richiesta dell'imputato di rinnovazione istruttoria, si limiti a rilevare la dichiarata decadenza della parte dalla prova testimoniale in primo grado, senza dare adeguata motivazione del mancato esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che - in deroga al principio dispositivo, desumibile dall'art. 190 cod. proc. pen. - il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)