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Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Testo in vigore al

Art. 52-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

  1. a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

  2. b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

  3. c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se' violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 52-ter Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonche' atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo' stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento e' effettuata con modalita' che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.

4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.

Art. 53 Vigilanza regolamentare

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

  1. a) l'adeguatezza patrimoniale;

  2. b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

  3. c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208;

  4. d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

  5. d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

  1. a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;

  2. b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.

4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.

Art. 53-bis (Poteri di intervento

1. La Banca d'Italia puo':

  1. a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

  2. b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

  3. c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

  4. d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o piu' banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attivita', anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attivita' e dalla prestazione di servizi per le cripto-attivita';

  5. e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

Art. 54 Vigilanza ispettiva

1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali ... e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato dell'Unione europea che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.

3. Le autorita' competenti di uno Stato dell'Unione europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.

4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi modalita' per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

Art. 55 Controlli sulle succursali in Italia di banche dell'Unione europea

1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell'Unione europea nel territorio della Repubblica, con le modalita' da essa stabilite.

Art. 56 Modificazioni statutarie

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

Art. 57 Fusioni e scissioni

1. La Banca d'Italia autorizza: a ) le fusioni nelle quali la societa' incorporante e' una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la societa' scissa e' una banca italiana.118

1-bis. L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidita' del profilo prudenziale delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidita' finanziaria delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacita' del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attivita'; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.118

1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.118

1-quater. Non si puo' dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.118

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si puo' dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorita' di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.118

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validita' e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalita' e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non e' necessaria, nonche' le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.

Art. 57-bis Partecipazioni rilevanti

1. Le banche che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante richiedono l'autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

2. L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:

  1. a) la capacita' della banca acquirente di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita';

  2. b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio.

3. L'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

4. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.

5. Qualora non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del comma 4 entro due mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, la questione e' trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

6. Le banche che intendono cedere direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante lo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

7. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni per le quali l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata sospesa o revocata.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ove applicabile.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

9. Fermi restando i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto, la Banca d'Italia puo' imporre l'alienazione delle partecipazioni nei termini dalla stessa previsti, qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata revocata.

10. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione e' rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalita' di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre societa' del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, nonche' alle modalita' di consultazione con le altre autorita'.118

Art. 58 Cessione di rapporti giuridici

1. La Banca d'Italia emana disposizioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208.118

2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere
dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.

7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attivita' o passivita' ai sensi del medesimo articolo.118

Art. 58-bis Trasferimenti rilevanti di attivita' o passivita'

1. I trasferimenti di attivita' o passivita' a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalita' per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.118

Capo I-bis. Succursali di banche di Stato terzo

Sezione I. Classificazione e regime applicabile

Art. 58-ter Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo

1. Una succursale di banca di Stato terzo e' considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la banca di Stato terzo e' stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

  2. b) le autorita' di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

  3. c) la banca di Stato terzo e' stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformita' alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.118

Art. 58-quater Regime applicabile

1. Alle succursali qualificate di cui all'articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II.

2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonche' i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano gia' disciplinati dal capo I.118

Sezione II. Vigilanza

Art. 58-quinquies Vigilanza

1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalita' e nei termini da essa stabiliti in conformita' alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.

2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.118

3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.118

4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidita', il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.118

5. La Banca d'Italia puo' convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e puo' disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o piu' persone preposte alla direzione.118

6. La Banca d'Italia puo' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.118

7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l'articolo 54, comma 1.118

8. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in piu' Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorita' competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'.

Art. 58-sexies Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attivita' liquide

1. Gli strumenti e le attivita' costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

2. Gli strumenti e le attivita' depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d'Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest'ultimo caso, la dotazione di capitale e' successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attivita' depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori della banca depositaria o nell'interesse degli stessi.

3. Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.

4. Il contratto di conto di garanzia e' redatto per iscritto a pena di nullita' e contiene l'esatta indicazione degli strumenti e delle attivita' depositati.

5. La riduzione degli strumenti e delle attivita' depositati sul conto di garanzia e' autorizzata dalla Banca d'Italia. La banca depositaria e' solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attivita' depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d'Italia o in difformita' dall'autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attivita' depositati, e' preventivamente notificato alla Banca d'Italia, che puo' vietarlo o sospenderlo.

6. Le succursali depositano le attivita' liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidita' disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

7. Le attivita' liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidita' sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.

8. Il conto di garanzia e il conto delle attivita' liquide possono essere trasferiti presso un'altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.

9. Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d'Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

10. Gli strumenti e le attivita' depositati sui conti di garanzia e di liquidita' sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

11. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.118

Art. 58-septies Misure e poteri di vigilanza

1. Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d'Italia per assicurarne la piena conformita' alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' imporre, tra l'altro, che le succursali:

  1. a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidita';

  2. b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;

  3. c) limitino l'ambito delle attivita' che esercitano e il numero delle relative controparti;

  4. d) riducano il rischio connesso alle attivita', ai prodotti e ai sistemi, comprese le attivita' esternalizzate, e cessino di esercitare tali attivita' o di offrire tali prodotti;

  5. e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall'articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;

  6. f) pubblichino informazioni.

3. La Banca d'Italia puo' imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attivita' o la limitazione dell'operativita' in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilita' finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.

4. La Banca d'Italia, previa consultazione dell'ABE e delle autorita' competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all'articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, puo' richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  1. a) la succursale ha svolto o svolge attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all'articolo 14-bis, comma 7;

  2. b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero e' stata valutata dalla Banca d'Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilita' finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia;

  3. c) l'importo aggregato delle attivita' di tutte le succursali nell'Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo e' pari o superiore a 40 miliardi di euro o l'importo delle attivita' della succursale di banca di Stato terzo in Italia e' pari o superiore a 10 miliardi di euro.

5. La Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d'Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilita' finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.

6. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.118

Capo II. Vigilanza su base consolidata

Art. 59 Definizioni

1. Ai fini del presente capo:

  1. a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;

  2. b) per «societa' finanziarie» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. b-bis) per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

  4. b-ter) per «societa' di partecipazione finanziaria» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  5. c) per «societa' strumentali» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  6. d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorita' indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 45.

Sezione I. Gruppo bancario

Art. 60 Composizione

1. Il gruppo bancario e' composto dalla capogruppo e dalle societa' bancarie e finanziarie da questa controllate.

2. Capogruppo del gruppo bancario e':

  1. a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o

  2. b) la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle societa' controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata; o

  3. c) la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.97

Art. 60-bis Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo

1. Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione e' rilasciata e l'esenzione e' concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita' competente per la vigilanza consolidata o con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista.

2. L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata;

  2. b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;

  3. c) i soggetti che detengono nella societa' di partecipazione finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;

  4. d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di partecipazione finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;

  5. e) non sussistono, tra la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3. Le societa' di partecipazione finanziaria o le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la societa' di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la societa' di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a societa' bancarie e finanziarie;

  2. b) la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista non e' stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

  3. c) e' designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata;

  4. d) lo statuto prevede espressamente che alla societa' di partecipazione finanziaria o alla societa' di partecipazione finanziaria mista e' preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilita' di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle societa' bancarie e finanziarie controllate;

  5. e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.

3-bis. La societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l'istanza di autorizzazione e' presentata contestualmente all'istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.

3-ter. Alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.118

4. La societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.

5. La revoca dell'autorizzazione e' disposta nei seguenti casi:

  1. a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;

  2. b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

  3. c) e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.

6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

7-bis. Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.

8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorita' entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione e' trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalita' di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.

10. Nel caso di societa' di partecipazione finanziaria o di societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista.97

Art. 60-ter Esclusione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento

1. Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative.
L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita' competente per la vigilanza consolidata o con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista.

2. L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. a) l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;

  2. b) la societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;

  3. c) la societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.

3. L'autorizzazione e' revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa e' stata rilasciata.

4. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

5. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.

7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita' di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonche' alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.