diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3394 del 12/04/1994 (Rv. 486118 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciale (impugnabilità) - Consiglio di Stato | Decisione di quest'ultimo confermativa dell'ordinanza del T.A.R. di rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio della Repubblica - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486118-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciale (impugnabilità) - Consiglio di Stato

La decisione del Consiglio di Stato, confermativa dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio della Repubblica, non è suscettibile del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, secondo comma Cost., sia perché inserita in un sistema giurisdizionale di tutela avverso provvedimenti siffatti, così da escludere la carenza che legittima l'esperimento del suddetto rimedio straordinario, sia perché, quanto al contenuto, pur riguardando la libertà di circolazione e di soggiorno dell'interessato, non lede la libertà personale nel senso recepito da tale disposizione e dall'art. 13 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)