Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 20/06/1968 (Rv. 334147 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE.*
L'interpretazione della domanda nel suo contenuto e nelle sue finalita e l'inquadramento di essa nell'appropriato schema giuridico, si risolve in un giudizio di fatto che, se assistito da motivazione immune da errori logici e giuridici, si sottrae al Sindacato di legittimita. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che la richiesta di riduzione del canone, da parte del conduttore accompagnata da manifestazione di volonta di non accettare i vizi della cosa locata - tanto che ne era stata richiesta contemporaneamente l'eliminazione - non fosse rivolta ad ottenere una riduzione del corrispettivo ex art. 1578 primo comma cod.civ., bensi integrasse una domanda di risarcimento danni, come tale non preclusiva della successiva Azione di risoluzione del contratto di locazione, per colpa del locatore la SC ha convalidato tale impostazione). (Conf., sulla prima parte, 2083-67, mass. N.329190 2613-66, massima n. 325029).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)