Sez. 6, Sentenza n. 24271 del 30/05/2013 Ud. (dep. 04/06/2013) Rv. 256818 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Nullità previste dall'art. 179 cod. proc. pen. - Rinvio al giudice di primo grado - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
In caso di annullamento con rinvio, la Corte deve disporre la trasmissione degli atti direttamente al giudice di primo grado, quando rileva che ivi si è verificata una delle ipotesi di nullità previste dal comma quarto dell'art. 604 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a nullità per vizio di notificazione all'imputato dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e del successivo decreto di citazione diretta a giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)