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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021 (Rv. 663318 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del termine di impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - Momento di acquisizione della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI - In genere.
Stato
decisa il 2021-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663318-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.

Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)