Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021 (Rv. 663318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del termine di impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - Momento di acquisizione della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)