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Sez. U - , Sentenza n. 20819 del 21/07/2021 (Rv. 661868 - 03)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Procedimento ex art.28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale - Ammissibilità - Danno non patrimoniale liquidato in favore di un sindacato - Natura punitiva - Esclusione - Funzione dissuasiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661868-03

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art.28 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale, allorché sia riconosciuto a favore di un sindacato che abbia agito "iure proprio" a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, si caratterizza per una funzione "dissuasiva", che esula dai cd. "danni punitivi", soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)