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Sez. 1, Sentenza n. 18704 del 23/09/2016 (Rv. 641217 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Mancato versamento del deposito - Conseguenze - Revoca dell'ammissione al concordato - Procedimento applicabile.
Stato
decisa il 2016-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641217-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

L'omesso deposito della somma di cui all'art. 163, comma 3, l.fall., come quantificata nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, innesta, attraverso l'informativa del commissario giudiziale al tribunale, il subprocedimento di revoca dell'ammissione a quella procedura, ex art. 173 l.fall., che si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che può condurre alla dichiarazione di fallimento, ove ne ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 com. 3, Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)