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Sez. L - , Ordinanza n. 436 del 13/01/2021 (Rv. 660168 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Turni di pronta disponibilità - Art. 7, comma 10, del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - Previsione di un limite mensile - Natura programmatica - Superamento del limite - Ammissibilità - Indennità di turno - Spettanza - Fondamento - Risarcimento del danno - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660168-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di servizio di pronta disponibilità del personale sanitario, l'art. 7, comma 10, del c.c.n.l. integrativo comparto sanità del 20 settembre 2001, che prevede il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, va inteso, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, come previsione di natura programmatica, con conseguente possibilità di superamento di detto limite al ricorrere di particolari situazioni che lo impongano, ferma restando la corresponsione dell'indennità di pronta disponibilità anche in relazione ai turni aggiuntivi, nella misura indicata dalla norma della contrattazione collettiva che, sotto questo profilo, ha portata precettiva, e fatto salvo, in caso di superamento del limite, il diritto del lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno subito per il pregiudizio arrecato alla possibilità di recupero delle sue energie psicofisiche.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 7 com. 10, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)