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Sez. 1, Sentenza n. 4857 del 04/05/1995 (Rv. 492086 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Curatore speciale - Litisconsorte necessario - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492086-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

Nel giudizio per la dichiarazione della paternità o maternità naturale, il curatore speciale, una volta nominato - in quanto "rappresentante del minore e cioè soggetto investito dell'ufficio di far valere in giudizio gli interessi morali e materiali del minore medesimo relativi all'accertamento ed alla costituzione dello "status" di figlio naturale - non può che essere parte necessaria in ogni fase e grado del predetto giudizio, sia di ammissibilità che di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)