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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 253 del 1984

Decisione
decisa il 1984-11-08, depositata il 1984-11-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:253
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15820

  • Armi e materie esplodenti
  • Armi ad aria compressa
  • Potere di escluderne l'attitudine a recare offesa alla persona
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 108/1982 e O. nn. 232/1982, 238/1982, 58/1983, 112/1983, 221/1983 e 4/1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Costalunga Antonio ed altro, iscritta al n. 916 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 4 ottobre 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona;
punto 2
considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 232 e 238 del 1982, nn. 58, 112 e 221 del 1983, n. 4 del 1984, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con ordinanza del 4 ottobre 1982. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze