Sez. U, Sentenza n. 1468 del 15/02/1994 (Rv. 485322 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ente pubblico non economico - Attività prestata con continuità ed in regime di subordinazione - Diritto del lavoratore agli emolumenti - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Configurabilità - Attività non correlata ai fini istituzionali dell'ente - Irrilevanza - Limiti.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La domanda con la quale il lavoratore faccia valere il proprio diritto ad emolumenti per attività prestata, con continuità ed in regime di subordinazione, in favore di un ente pubblico non economico, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto deduce a fondamento della pretesa un rapporto di pubblico impiego, la cui configurabilità, peraltro, non può astrattamente escludersi per il solo fatto che la detta attività non sia correlata immediatamente ai fini istituzionali dell'ente (nella specie, trattandosi di attività agricola svolta presso un ospedale), in quanto tale difetto di correlazione può assumere un consimile rilievo ostativo solo quando il rapporto sia espressamente definito privato dalla legge o quando si svolga in un'organizzazione separata dell'ente stesso, gestita con criteri imprenditoriali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)