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Sez. 5, Sentenza n. 10607 del 24/09/1982 Ud. (dep. 11/11/1982) Rv. 156036 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - EVENTO COLPOSO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156036-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - EVENTO COLPOSO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*

Perché in caso di accertata carenza delle misure di prevenzione contro gli infortuni possa essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che il lavoratore ponga in essere una condotta anomala, del tutto estranea al procedimento lavorativo cui è addetto. (Conf mass n 145047).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)