Sez. 5, Sentenza n. 10607 del 24/09/1982 Ud. (dep. 11/11/1982) Rv. 156036 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - EVENTO COLPOSO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - EVENTO COLPOSO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Perché in caso di accertata carenza delle misure di prevenzione contro gli infortuni possa essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che il lavoratore ponga in essere una condotta anomala, del tutto estranea al procedimento lavorativo cui è addetto. (Conf mass n 145047).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)