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Sez. 5, Ordinanza n. 36488 del 29/12/2023 (Rv. 669889 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Redditi fondiari - Locazione di immobile stipulata da persona non proprietaria, né titolare di altro diritto reale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669889-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE

Non può essere compreso fra i redditi da fabbricato, ai sensi del vigente art. 26 TUIR, quello derivante dalla locazione di un immobile stipulata da persona non proprietaria, né titolare di altro diritto reale sul bene, in quanto, per espressa previsione di tale norma, la tassazione come reddito fondiario dei canoni locativi presuppone necessariamente che il possesso dell'immobile derivi al locatore esclusivamente dalla proprietà o dalla titolarità di altro diritto reale sul medesimo.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)