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Sez. 3, Sentenza n. 3069 del 09/07/1977 (Rv. 386631 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - GRATUITO - DIFFERENZE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - PER INCIDENTE STRADALE - TRASPORTO GRATUITO - RESPONSABILITA DEL VETTORE - ONERE PROBATORIO DEL TRASPORTATO.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386631-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - GRATUITO - DIFFERENZE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - PER INCIDENTE STRADALE - TRASPORTO GRATUITO - RESPONSABILITA DEL VETTORE - ONERE PROBATORIO DEL TRASPORTATO.*

Il trasporto gratuito si distingue dal trasporto di cortesia, poiche, mentre nel primo, il vettore ha sempre un interesse, sia pure mediato ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione, che ha natura contrattuale, ed e soggetto alla presunzione di responsabilita prevista dall'art 1681 cod civ, il secondo e, invece, caratterizzato dall'insussistenza sia del cennato interesse sia della presunzione di responsabilita. Ne consegue che, nel trasporto gratuito, nel caso di danni subiti dal trasportato a causa di un incidente stradale, non e il vettore a dover provare di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, ma e, al contrario, il danneggiato che deve dimostrare la responsabilita extracontrattuale del vettore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)