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Sez. 1, Sentenza n. 6037 del 18/12/1978 (Rv. 395850 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL RICHIEDENTE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395850-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL RICHIEDENTE - CONTENUTO.*

Il coniuge separato, il quale chieda l'assegno di mantenimento, ha l'Onere di provare l'insufficienza dei suoi redditi ad assicurargli un tenore di vita corrispondente alla sua condizione sociale, anche in relazione alla posizione acquisita con il matrimonio. (V 255/75, mass n 373461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)