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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 85 del 1981

Decisione
decisa il 1981-04-08, depositata il 1981-06-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:85
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14508

  • Tributi in genere
  • In.v.im. (imposta sull'incremento di valore degli immobili)
  • Disciplina relativa
  • Disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore degli immobili
  • Non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad invim, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria
  • Assunto contrasto con il principio della capacità contributiva
  • Questioni già decise
  • Ius superveniens
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), "in quanto non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria", e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, postoché: la Corte ha già deciso dette questioni, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 904/77, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 dello stesso d.P.R. 643/72, proposte con riguardo agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che le Commissioni tributarie di provenienza accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 39/1980; 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 86/1981.

Norme impugnate

  • art. 8 legge 16 dicembre 1977, n. 904
  • art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modif. dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (imposta sull'incremento di valore degli immobili), promossi con le seguenti ordinanze: 1. - ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Lucchesi Bruno, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1980; 2. - ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Larino sul ricorso proposto da Vocale Matteo, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 1980. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di Massa Carrara, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 (ma pervenuta alla Corte l'8 agosto 1980) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni) - in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione - "in quanto non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria"; che la Commissione tributaria di primo grado di Larino, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 (ma pervenuta alla Corte il 13 ottobre 1980) ha impugnato a sua volta l'art. 6 del predetto decreto presidenziale e l'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sempre in riferimento all'art. 53 della Costituzione; che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza di tali questioni.
punto 2
Considerato che i giudizi predetti vanno riuniti in quanto prospettano analoghe questioni di legittimità; che le stesse questioni sono state già decise dalla Corte, con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate, perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara e alla Commissione tributaria di primo grado di Larino. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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