Sez. 3, Sentenza n. 7900 del 20/01/1975 Ud. (dep. 16/07/1975) Rv. 130570 - 01
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - VERSAMENTO DI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - NOZIONE DI STABILIMENTO INDUSTRIALE - FATTISPECIE: CAMPEGGIO.*
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - VERSAMENTO DI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - NOZIONE DI STABILIMENTO INDUSTRIALE - FATTISPECIE: CAMPEGGIO.*
Nonostante l'impropria terminologia usata dal testo unico delle leggi sulla pesca, poiche l'intento del legislatore e rivolto alla tutela del patrimonio naturale e della fauna ittica, deve ritenersi che sia sottoposta ad autorizzazione non solo l'attivita di scarico di stabilimenti industriali (nel senso restrittivo del termine), bensi lo scarico di qualsiasi attivita che comporti l'immissione di rifiuti inquinanti in acque pubbliche. Pertanto, la nozione di stabilimento industriale agli effetti penali e piu lata di quella del linguaggio comune e comprende anche gli opifici artigiani e l'allevamento del bestiame. (fattispecie relativa a campeggio attrezzato per ospitare novecento campeggiatori che scaricava i rifiuti liquidi nel lago di Garda; la suprema Corte ha ritenuto trattarsi di stabilimento industriale, enunciando il principio di cui alla massima).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 9, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)