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Sez. 3, Sentenza n. 4504 del 28/03/2001 (Rv. 545254 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Fatto colposo del danneggiato - Concausa - Esclusione della responsabilità penale - Insussistenza - Responsabilità civile - Concorso causale del danneggiato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545254-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Una concausa, che a norma dell'art. 41 cod. pen. non esclude la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ. Ne consegue che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e non può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la richiesta in sede civile di verifica del concorso di colpa del danneggiato fosse preclusa dall'intervenuto accertamento della sua responsabilità in sede penale in ordine all'omicidio colposo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)