Sez. L, Sentenza n. 2800 del 20/03/1987 (Rv. 451922 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI IN MISURA FISSA - ADEGUAMENTO PERIODICO (INDICIZZAZIONE) - MISURA - APPLICAZIONE AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI IN MISURA FISSA - ADEGUAMENTO PERIODICO (INDICIZZAZIONE) - MISURA - APPLICAZIONE AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - AMMISSIBILITÀ.*
L'adeguamento periodico (cosiddetta indicizzazione) dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa, previsto dall'art. 22, primo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) nella stessa percentuale della "perequazione automatica" delle pensioni ex art. 19 della legge n. 153 del 1969 (perequazione, estesa, in virtù dell'art. 2 della stessa legge del 1975, anche alle pensioni a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni), si applica pure al contributo addizionale imposto dall'art. 17, primo comma, della citata legge n. 160 del 1975, che è caratterizzato, al pari del debito cui accede, dalla natura contributiva e dalla fissità della misura. (Conf 6867/86, mass n 448970).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 17, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)